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Rilascio del certificato di idoneita per la conduzione dei ciclomotori per candidati maggiorenni
Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che sia maggiorenni che minorenni intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina gia in vigore.

Coloro che sono gia maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.

La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.

L'art. 5, comma 1-bis, della Legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 C.d.S.. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 C.d.S., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l'obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.

Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno gia conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell'entrata in vigore del D.L. 115/2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell'art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l'adeguamento e le modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro posseduti.

Per l'espressa previsione normativa, contenuta nell'articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida.

Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica dell'abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di guida di cui all'articolo 116, comma 1, C.d.S..

Pertanto, come gia precisato con circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1.7.2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all'eventuale patente di guida posseduta dal conducente.

Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest'ultimo mezzo non puo essere condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall'art. 116, comma 1-ter C.d.S., riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all'art. 142, comma 9 C.d.S., che "mantengono il diritto alla guida del ciclomotore".

 
Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori per candidati minorenni.


Gazzetta Ufficiale N.156 del 8 Luglio 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, cosi' come modificato dall'art.6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9; Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalità ed i programmi dei corsi e degli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori; Considerata altresì l'esigenza stabilire, in via transitoria, una durata diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole, fino alla completa realizzazione dell'insegnamento dell'educazione stradale di cui all'art.230 del codice della strada; Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle scuole sia integrato da piu' approfondite nozioni di educazione alla legalità, soprattutto in ordine ai comportamenti da tenere sulle strade, al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art.230 del nuovo codice della strada; Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca;
Decreta:

Art.1. Programma dei corsi

1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art.
116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 sono svolti presso le scuole, ovvero presso le autoscuole.

2.1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti: a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; e) norme sulla precedenza; f) norme di comportamento; g) segnali luminosi, segnali orizzontali; h) fermata, sosta e definizioni stradali; i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; l) elementi del ciclomotore e loro uso; m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; n) valore e necessita della regola o) rispetto della vita e comportamento solidale; p) la salute; q) rispetto dell'ambiente.

Art. 2. Svolgimento dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20 ore, così ripartite: a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento; b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge; d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.

2.I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite: a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento; b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.

3.La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.

Art. 3. Esame
1. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e' rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti elencati all'art.1.
Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole.
Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art.2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame.
Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da più di un anno.
Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.

2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un tutore del candidato.

3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.
Alla richiesta devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a: a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870: b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).

4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art.1.
I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa.
La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo di quattro.

5.
L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.

6.L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

 

Art. 4.Questionari d'esame

1.
Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere: tutte e tre vere; due vere e una falsa; una vera e due false; tutte e tre false.

2.La prova si intende superata se il numero delle risposte errate e' al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro: Lunardi

 
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